Ritorna all'indice

Normativa relativa ai documenti per l’espatrio dei minori

Il Ministero dell’Interno – Direzione centrale per i Servizi Demografici, con la Circolare n. 7 del 15 marzo 2012 , ha comunicato che a partire dal 26 giugno 2012, i minori che viaggiano devono avere ciascuno il proprio documento di viaggio individuale e non possono pertanto essere iscritti sul passaporto dei genitori.

Tale data infatti costituisce il termine ultimo per l’applicazione della disposizione di cui al Regolamento (CE) n. 2252/04, il quale prevede che i passaporti ed i documenti di viaggio siano rilasciati come documenti individuali. Da tale data, quindi, è necessario che tutti i minori abbiano un passaporto individuale. Conseguentemente, sempre dalla stessa data, non risulterà più valido, quale titolo di viaggio per il minore, l’iscrizione sul passaporto del genitore.

Il Ministero della Giustizia precisa che, a fronte del diritto all’espatrio previsto dall’art. 16 della Costituzione, si pone il limite della tutela dei minori riconosciuto quale prevalente esigenza di pubblico interesse; tali presupposti fanno sì che, in sede di richiesta di un documento valido ai fini dell’espatrio per un minore (carta d’identità o passaporto), al fine di assicurare particolari forme di garanzia nei confronti dei minori stessi, è sempre necessario che la richiesta sia completa dell’assenso espresso da entrambi i genitori, anche nel caso di figli conviventi o affidati ad un solo genitore.

Si allega qui sotto la circolare del Ministero.

Documenti associati

Ritorna all'indice