SCIA
La SCIA – Segnalazione certificata di inizio attività – è la dichiarazione che consente di iniziare, modificare o cessare una delle attività produttive (artigianali, commerciali, industriali) così come indicate dalla Regione Lombardia. Tecnicamente la SCIA è un’autocertificazione (dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o atto di notorietà) che deve essere compilata utilizzando esclusivamente la modulistica unificata predisposta dalla Regione Lombardia e valida su tutto il territorio regionale.
A seconda dei casi, la dichiarazione deve essere presentata utilizzando:
- Il Modello A se si tratta di inizio, ampliamento, trasferimento, modifiche strutturali dell’attività;
- Il Modello B se si tratta di subingresso, cambio di denominazione/ragione sociale senza modifiche strutturali dell’attività, sospensione, ripresa, cessazione dell’attività;
Ai modelli A e B vanno allegate le schede aggiuntive 1/2/3/4/5/6 (a seconda delle diverse tipologie di attività).
INFORMAZIONI GENERALI SULLA SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ
Dal 29 marzo 2011, per aprire un’attività commerciale, artigianale o produttiva soggetta a S.CI.A. (la Segnalazione Certificata di Inizio Attività – SCIA – ancora così denominata in Lombardia), si dovrà inviare la pratica esclusivamente per via telematica al SUAP (Sportello Unico Attività Produttive) del Comune di Corzano.
La novità è prevista dal D.P.R. n. 160/2010, pubblicato sulla G.U. n. 229 del 30 settembre 2010, contenente il Regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina sullo Sportello Unico per le Attività Produttive. Ogni pratica composta dalla modulistica e dai relativi allegati non potrà più essere presentata in forma cartacea allo SUAP (nemmeno se trasmessa per posta o per fax); pertanto quanto presentato in “modalità tradizionale”, per legge sarà considerato irricevibile e quindi non produrrà alcun effetto giuridico.
PRESENTAZIONE DELLA SCIA AL S.U.A.P.
Una pratica S.C.I.A. può essere inviata telematicamente:
1) IN MODALITA’ ASSISTITA:
- tramite la propria Associazione di Categoria;
- tramite il proprio Professionista (commercialista, progettista ecc);
- utilizzando la procedura telematica messa a punto dal sistema della camera di commercio, in sinergia con regione Lombardia, denominata ComUnica Starweb
(Nel caso di assistenza da parte di intermediari dovrà essere agli stessi conferita apposita procura)
2) AUTONOMAMENTE tramite posta elettronica certificata (PEC)
Per utilizzare questa modalità è necessario dotarsi:
- di una casella di posta PEC (acquistabile sul mercato presso vari gestori, eventualmente anche acquisendo una casella gratuita su www.postacertificata.gov.it
- di un dispositivo o smart-card di firma digitale (anche in questo caso sarà possibile acquistare sul mercato tale dispositivo
Per provvedere autonomamente, oltre ad acquisire la PEC e la firma digitale risulterà necessario scaricare la modulistica necessaria, compilarla, farne scansione, firmarla digitalmente e trasmetterla alla casella pec del Comune di Corzano. Ricordiamo che la S.C.I.A. consente l’avvio dell’attività nello stesso giorno della sua presentazione, a condizione che la pratica sia compilata correttamente, risulti completa delle autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive degli atti di notorietà e degli allegati, atti a comprovare la sussistenza dei requisiti e dei presupposti previsti dalla disciplina di settore. La pratica telematica verrà acquisita dal protocollo informatico del Comune. A fronte di positiva verifica di completezza formale, il SUAP invierà successivamente apposita ricevuta alla casella PEC espressamente indicata dall’interessato.
Dal 1 Ottobre 2011 è entrato in vigore anche il procedimento ordinario e quindi è obbligatorio presentare al SUAP, per via telematica, anche le pratiche soggette al rilascio autorizzativo (DPR 160/2010, Art 7)
Se la pratica SUAP è contestuale
Se la pratica SUAP è contestuale ad altri adempimenti d’impresa l’eventuale SCIA sarà parte integrante della “comunicazione unica” e dovrà pertanto essere presentata tramite l’apposito applicativo “ComUnica StarWeb” della Camera di Commercio. Sarà poi la Camera di Commercio ad inviare automaticamente al SUAP la relativa istanza. (DPR 160/2010 – Art 5, commi 1 e 2)
Se la pratica SUAP non è contestuale
Se la pratica SUAP non è contestuale ad altri adempimenti d’impresa la pratica dovrà essere presentata sul presente portale secondo le seguenti indicazioni:
- Effettuare l’accesso al portale tramite CRS o nome utente e password
- Consultare eventualmente la sezione “Procedimenti” selezionando l’attività di interesse e individuando così i prerequisiti, la modulistica e gli allegati necessaria per l’operazione che si intende effettuare.
- Accedere alla sezione di “Presentazione pratiche SUAP”: un apposito applicativo web vi seguirà nella fase di creazione della pratica da presentare al SUAP.
In particolare dovrete:
- Compilare tutti i dati richiesti, allegare eventuale procura, eventuale pratica SCIA, eventuale pratica edilizia (vedi paragrafo sotto) ed eventuale altra modulistica richiesta dal procedimento.
- Scaricare la distinta della pratica (un file pdf creato automaticamente dal sistema), firmarlo e quindi allegarlo firmato alla pratica.
- Scaricare la pratica: il sistema creerà un file compresso (zip) in cui tutti i dati e gli allegati da voi inseriti verranno presentati secondo le specifiche dettate dall’allegato A del DPR 160/2010
- Inviare tale file all’indirizzo Pec del Suap (comune.corzano@legalmail.it). Si consiglia di inviare tale file dal vostro indirizzo di posta certificata (pec). In tale modo (da pec a pec) si hanno tutte le garanzie legali, esattamente come se fosse una raccomandata con ricevuta di ritorno.
Per Info più generali consultare il portale nazionale www.impresainungiorno.gov.it
QUANDO OCCORRE PRESENTARE LE PRATICHE AL SUAP
La SCIA deve essere presentata prima dell’inizio (o della modifica, sospensione, ripresa, cessazione) dell’attività, la sua presentazione – completa e corretta – costituisce titolo necessario per intraprendere con decorrenza immediata l’esercizio dell’attività. Occorre presentate SCIA distinte per ogni tipologia di attività economica.
QUANDO NON E’ NECESSARIO PRESENTARE LE PRATICHE AL SUAP
Non sono tenuti a presentare la SCIA i piccoli laboratori artigianali che impiegano fino a 3 addetti e che sono adibiti a prestazioni che:
- non producano, con impianti o macchine, emissioni in atmosfera ai sensi del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152;
- non abbiano scarichi idrici di tipo produttivo;
- non producano rifiuti speciali pericolosi;
- non abbiano un significativo impatto rumoroso con l’ambiente
Sono in ogni caso assoggettati ad obbligo di presentazione SCIA le attività che, pur con meno di 3
dipendenti, siano:
- industrie insalubri quali officine per lavorazione di metalli, falegnamerie, tipografie, friggitorie, lavanderie a secco (vedi elenchi delle attività riportati nel Decreto Ministero della Sanità 5 settembre 1994 ) precedentemente soggette a NOE – nulla osta esercizio;
- attività quali autolavaggio, autofficina, elettrauto, stoccaggio e trasporto rifiuti precedentemente soggette a NOE – nulla osta esercizio;
- attività di deposito/movimentazione merci e automezzi diversi dai depositi (vedi punto 6 dell’allegato 3C della Deliberazione Giunta Regionale 14 maggio 1999, n. 6/43036);
- deposito mezzi adibiti al trasporto collettivo passeggeri.
Pertanto tutte le attività commerciali, produttive, artigianali e agricole devono presentare la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA). Sono escluse le attività di servizi (agenzie immobiliari, agenzie interinali, agenzie viaggi, agenzie assicurative, banche, ecc.) e gli artigiani che hanno meno di tre addetti e non hanno un deposito o magazzino o sede operativa.
Avvertenze:
Le SCIA sono soggette, al momento della loro presentazione, ad un controllo formale, volto ad individuare le eventuali informazioni e/o allegati mancanti. Una SCIA non correttamente compilata o incompleta è irricevibile. Le SCIA devono fornire le informazioni necessarie a descrivere compiutamente l’attività che si vuole attivare o modificare, prestando particolare attenzione alla corretta e completa compilazione di tutti i campi obbligatori. Le SCIA presentate in Comune vengono trasmesse agli enti di controllo (ASL e ARPA) per le verifiche di loro competenza.
L’intervento di tali enti si sposta, pertanto, da un’azione di verifica preventiva su attività e strutture non ancora avviate (come avveniva in passato, con il rilascio finale dell’autorizzazione sanitaria) ad una verifica successiva di controllo su aziende e imprese già in esercizio. Le responsabilità legali sono trasferite a carico del dichiarante e, quindi, si ribadisce che è estremamente importante compilare in maniera completa e corretta le SCIA. Le dichiarazioni mendaci comportano la denuncia all’autorità giudiziaria, con possibili conseguenze penali a carico del dichiarante. Lo svolgimento dell’attività in maniera difforme da quanto dichiarato comporta l’adozione di provvedimenti sanzionatori (sanzioni pecuniarie e, nei casi più gravi, la chiusura dell’attività).